Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che mi onoro di presentare intende dare risposta alla crescente richiesta dei cittadini di porre un freno al dilagare dell'immigrazione clandestina, la quale, forte dell'anonimato assicurato dalla mancanza di documenti e dell'incapacità della pubblica amministrazione a fornire risposte adeguate, ormai si è resa conto che può proseguire all'infinito una determinata serie di attività illecite. La presente proposta di legge intende, inoltre, tutelare i numerosissimi «bambini ombra» che ormai vagano nelle nostre città e che sono utilizzati o utilizzabili per qualsiasi uso.
      L'articolo 1, al comma 1, modifica l'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, modificandone il comma 3 nel senso di prevedere l'incremento della pena e dell'ammenda per mancata e ingiustificata esibizione dei documenti identificativi.
      Sono poi introdotti ulteriori commi innovativi che prevedono la rilevazione del DNA a fronte di comportamenti elusivi dell'identificazione, oltre ai consueti rilievi fotodattiloscopici. Tale rilevazione è estesa anche a tutti i minori a rischio. Il richiamo all'articolo 70 della legge n. 184 del 1983 dovrebbe essere pleonastico, ma va ricordato che la legge prevede un obbligo dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblici servizi a denunziare situazioni di rischio del minore (non solo straniero, ma anche comunitario), obbligo che, nonostante siano severamente sanzionati i comportamenti omissivi, non è mai rispettato dalle Forze dell'ordine.

 

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      Nel comma 4-bis si prevede che allo straniero senza nome sia assegnato un nome che fa fede fino all'accertamento della reale identità. In ogni caso la falsa dichiarazione di identità comporta l'espulsione dal territorio dello Stato.
      Con il comma 2 del medesimo articolo 1 si intendono contrastare taluni aspetti perversi dell'emigrazione da Paesi con incerte registrazioni anagrafiche. È infatti stato accertato che numerosi ricongiungimenti familiari non sono tali in quanto non vi sono rapporti di parentela tra presunti genitori e presunti figli. Anche in tali casi è previsto l'esame del DNA, che, ricordiamolo, ha l'invasività di un «cotton fioc» appoggiato sulle labbra.
      L'articolo 2 intende introdurre figure di reato riguardanti lo sfruttamento degli stranieri clandestini. La loro condizione, infatti, se li pone al di fuori della legge in numerose situazioni, li espone, però allo sfruttamento di personaggi senza scrupoli, siano essi i loro padroni di casa o i loro datori di lavoro. Pertanto, con una modifica all'articolo 7 del citato testo unico si prevede una fortissima sanzione a chi dà alloggio a stranieri clandestini o con permesso di soggiorno scaduto, ivi compresa la confisca dell'immobile, mentre con una modifica all'articolo 22 del medesimo testo unico si prevede analoga sanzione penale e pecuniaria per il datore di lavoro, differenziando però l'impiego di lavoratori con permesso di soggiorno scaduto dall'impiego di clandestini veri e propri.
      L'articolo 3 introduce il nuovo articolo 10-bis del menzionato testo unico, stanziando 50 milioni di euro per l'avvio del controllo satellitare delle rotte mediterranee dei clandestini e per l'utilizzo di apparecchiature scanner per il controllo dei tir e dei container alle frontiere terrestri e marittime. È evidente che il controllo satellitare è utilizzabile anche per individuare le imbarcazioni dei clandestini in difficoltà; meno evidente è il fatto che l'individuazione per tempo di clandestini imbarcati su navi, camion e tir consente di applicare le normative vigenti sulle responsabilità dei vettori.
      L'articolo 4 modifica le norme sull'espulsione sia dell'articolo 13, in cui si prevede che lo straniero sia sempre accompagnato alla frontiera e non solo quando si paventi il rischio che esso si sottragga al provvedimento, sia dell'articolo 15 del citato testo unico, nella parte relativa alle espulsioni a seguito di condanna penale. In tale caso si dispone, all'opposto della norma attuale, che il giudice debba dichiarare la non pericolosità del soggetto, fornendo al magistrato taluni criteri per la decisione. Si intende qui evitare che i delinquenti abituali e coloro che si sono resi protagonisti di reati ad alto allarme sociale continuino a permanere sul territorio nazionale.
      L'articolo 5 introduce nuovi criteri preferenziali nella determinazione dei flussi di ingresso, allo scopo di privilegiare i Paesi che collaborano nella lotta al terrorismo, alla criminalità internazionale e all'immigrazione clandestina. Del tutto innovativa è la parte in cui si prevede che sono favoriti i Paesi che consentono l'esecuzione in loco delle condanne penali emesse in Italia a carico dei loro cittadini.
      L'articolo 6, infine, detta disposizioni finanziarie, rimandando alla legge finanziaria per il 2008 l'individuazione delle risorse destinate all'avvio del controllo satellitare e mediante scanner dell'immigrazione clandestina.
      Il comma 2 vincola alla tutela dei minori stranieri in situazioni di disagio una quota del Fondo nazionale per le politiche migratorie e una quota del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. L'utilizzo delle risorse di quest'ultimo Fondo desta, infatti, alcune perplessità poiché si è finito per destinarle ad alleviare «il disagio dell'agio», cioè per organizzare feste a vantaggio di giovani borghesi annoiati: si leggano le sconcertanti relazioni previste dalla legge n. 285 del 1997. E queste, francamente, ci sembrano risorse sprecate.
 

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